Somministrazione di lavoro: tre soggetti
Quando siamo alla ricerca di lavoro sia per inserimento che reinserimento lavorativo è consigliato attivarsi su più canali, uno tra questi è rivolgersi anche alle agenzie per la ricerca e selezione del personale che possono proporre un contratto di somministrazione di lavoro.
Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e quali le principali caratteristiche.
La somministrazione di lavoro è un tipologia di relazione lavorativa introdotta dalla Legge Biagi ed ha sostituito il lavoro interinale. Si tratta di un rapporto di lavoro che coinvolge tre soggetti: il lavoratore, la società che ne utilizza il lavoro: l’utilizzatore (es. azienda) e un soggetto autorizzato come le agenzie di somministrazione detta somministratrice.
Il lavoratore conclude il proprio contratto di lavoro con la società somministratrice che è responsabile di tutti gli aspetti legati ad assunzione, retribuzione e fine del rapporto.
Poi il lavoratore viene inviato a svolgere la propria attività presso l’utilizzatore.
Quindi il lavoratore svolgerà la propria attività in favore e sotto la direzione e controllo della società utilizzatrice ma non firma alcun contratto con l’utilizzatore dove viene mandato a lavorare.
A sua volta la società somministratrice stipula un contratto separato con la società utilizzatrice. In questo contratto si stabilisce quale attività il lavoratore svolgerà presso l’utilizzatrice e per quale periodo.
Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta, altrimenti è considerato nullo ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Il contratto può essere a tempo determinato oppure indeterminato, ma è comunque un contratto di lavoro subordinato. Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale di tali rapporti di lavoro; durante i periodi di non utilizzazione, il lavoratore rimane a disposizione del somministratore. Durante i periodi di inattività, al lavoratore spetta un’indennità di disponibilità.
Nella somministrazione a tempo determinato si deve fare riferimento ai limiti contenuti nel contratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice.
Comunque il lavoratore ha diritto a percepire la stessa retribuzione che spetta ad un lavoratore dell’impresa utilizzatrice che svolge la stessa attività, uguale stipendio, Tfr, ferie, contributi previdenziali ed eventuali premi di produzione.
L’utilizzatrice deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento del lavoro, deve formarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie per lo svolgimento dell’attività prevista oppure quest’ultimo obbligo può essere adempiuto anche dall’impresa utilizzatrice.
Ricordiamo per i meno esperti che l’inserimento del lavoratore nelle banche dati dei soggetti autorizzati, le agenzie di somministrazione, è gratuito.
Invece l’utilizzatore nel contratto di somministrazione con l’agenzia deve dichiarare che si impegna a: rimborsarle gli stipendi e i contributi pagati al lavoratore; comunicare alla società di somministrazione la retribuzione che versa ai propri dipendenti che svolgono mansioni paragonabili a quelle dei lavoratori in regime di somministrazione;pagare direttamente al lavoratore lo stipendio e versare i contributi nel caso in cui la società somministratrice non provveda (ovviamente con il diritto di richiedere il rimborso a quest’ultima).
Se ci chiediamo perché le aziende utilizzatrici applicano questa tipologia di contratti la risposta non è nell’aspetto economico perché il lavoratore costa di più, ma l’impresa guadagna in flessibilità, infatti può impiegare il personale già selezionato solo finché ne ha bisogno.
Come sempre restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti rispondendo alle richieste che potete inviare alla nostra mail: lavoro@informagiovaniancona.com
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